IL CASO MODISETTE VS APPLE: USO DEL TELEFONO AL VOLANTE

Nella disamina della responsabilità del produttore di cellulari per i sinistri stradali che si verificano a causa della distrazione del conducente, è molto importante leggere il caso Modisette Vs Apple.

La causa maggiore di incidenti stradali è la disattenzione del conducente della vettura. Solitamente l’indagine si concentra sul comportamento tenuto dal conducente, valutato sotto il profilo della negligenza; in questa prospettiva è rilevante verificare da cosa sia stato distratto.

Tuttavia, è possibile accertare se essa sia stata indotta dal costruttore della vettura, o dal costruttore di un cellulare, portato a bordo del mezzo, perché, pur disponendo di una tecnologica che permetterebbe di spegnerlo, riconoscendo il telefono il moto della vettura, rinuncia ad applicarla per ragioni di marketing.

In questo tema è importante esaminare il caso Modisette Vs Apple.

Il caso in esame, al vaglio di una Corte statunitense ci permette di fare alcune considerazioni generali in merito all’uso dei telefonini a bordo di una vettura dal conducente, e non facenti parte dell’originario allestimento del veicolo.

Ci si può domandare se, nel caso in cui si investa un pedone, per distrazione del conducente intento ad utilizzare tali strumenti, si possa configurare anche una responsabilità del produttore di questi, per non aver inserito anche dei dispositivi automatici di sicurezza che inibiscano l’utilizzo con la vettura in movimento.

Non si può non considerare che il costo sociale degli incidenti causati dalla disattenzione del conducente di un mezzo è molto elevato e che l’indifferenza dei costruttori di cellulari ai sistemi preventivi di sicurezza appare connessa al timore di rendere meno appetibile il loro prodotto.

Non si potrebbe fondatamente ritenere che il produttore di un telefono cellulare sia obbligato a far sì che questo di disattivi automaticamente appena percepisca di trovarsi all’interno di una vettura in movimento, imputandogli una omissione colpevole per violazione di una norma tecnica generica di sicurezza.

Tuttavia è palese che nel momento in cui il telefono viene portato all’interno di una vettura, questo deve soggiacere alle stesse regole di sicurezza di quest’ultima, con la conseguenza che si potrebbe ritenere insicuro un cellulare attivo con vettura in movimento.

Orami da tempo, la Commissione Europea si è resa conto che la responsabilità di un incidente, occorso per disattenzione del conducente, può ripercuotersi anche sul costruttore del sistema di intrattenimento, che presenta un difetto di progettazione e che è inadeguata la tesi che vuole il conducente l’unico responsabile della conduzione della vettura.

Un ulteriore passo potrebbe essere quello di ritenere il telefono come una macchina intelligente, attribuendogli anche decisioni autonome sulla sicurezza dell’utilizzatore.

Posta la questione in tali termini si supera agevolmente l’obiezione che anche un’arma potrebbe avere un illecito utilizzo: se il telefono è considerato un accessorio della vettura deve necessariamente conformarsi alle regole tecniche di questa o, se vuole ad esse sottrarsi, deve disattivarsi automaticamente.

Il fatto dell’uomo diventa irrilevante in quanto è lo standard di sicurezza del prodotto che viene valutato a priori. Il prodotto può circolare solamente se è conforme agli standard di sicurezza; ovviamente l’uso deve rispecchiare quello consigliato dal fabbricante o ragionevolmente prevedibile, anche se errato.

Entriamo nel vivo della questione: un prodotto pur destinato ad un uso generico, ma di frequente usato su una vettura, può ritenersi difettoso se assorbe maggiore attenzione di quanto dovrebbe in base alle regole del prodotto complesso?

Le norme locali sulla circolazione stradale contengono prescrizioni sia sull’uso del cellulare con una mano che attraverso i sistemi della vettura. Solitamente è consentito solamente l’uso del telefono con tale ultima modalità, come previsto dall’art. 173 c.d.s. che viete l’utilizzo del cellulare in vettura senza il viva voce.

Nelle tematiche riguardanti la responsabilità da prodotto e la sicurezza di questo nel mercato, si tende a distinguere la pericolosità intrinseca del bene dal comportamento dell’utilizzatore, ancorché trasgressivo di un corretto stile di vita o di norme positive.

In tal modo si riesce a comprendere perché negli Stati Uniti a molti sia venuto in mente di attribuire la responsabilità di un incidente stradale, causato dall’utilizzo da parte del conducente di un telefono cellulare, al fabbricante, sostenendo che tale uso, anche se vietato, è molto frequente e facilmente prevedibile e prevenibile.

A tali ipotesi di responsabilità rimane solitamente estraneo il fabbricante del mezzo, dato che il medesimo è molto lontano dalla catena causale che determina il sinistro. Per poter configurare una sua responsabilità occorrerebbe che mettesse a disposizione del conducente, nell’allestimento della vettura, un telefono utilizzabile manualmente e non con i sistemi della vettura.

Dobbiamo considerare anche che le tecnologie a disposizione dei fabbricanti di cellulari permettono di avvisare chi effettua una telefonata che il conducente sta guidando, fornendo risposte automatiche. Evidenti ragioni si marketing tuttavia spingono i costruttori a non applicare tali dispositivi di sicurezza.

Nel caso Modisette Vs. Apple, l’attore pone alla Corte il seguente problema: può un costruttore di cellulari commercializzarli anche quando è a conoscenza che verrà usato frequentemente dal conducente di una vettura, creando un elevato rischio alla circolazione della strada e dispone di una tecnologia in grado di disattivarlo automaticamente non appena rileva il movimento?

L’obiezione che questo meccanismo non permetterebbe ai passeggeri di effettuare una telefonata è superata dalla constatazione che il telefono potrebbe disporre di una funzione per riattivarlo e che se tale funzione fosse utilizzata dal conducente ciò costituirebbe un aggiramento fraudolento di una misura di sicurezza, comportante una esclusione della responsabilità del fabbricante del prodotto.

La prima questione, specifica nel nostro ordinamento, è se il cellulare sia un prodotto pericoloso in base all’articolo 2050 del codice civile. Nel caso in cui si applicasse tale norma, si avrebbe la grave conseguenza per il costruttore del telefono che, verificato il danno ed il nesso causale, la prova liberatoria sarebbe diabolica, dovendo dimostrare di aver usato tutte le misure di sicurezza al fine di prevenire il sinistro.

Secondo quanto disposto dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26516 del 19.12.2009 si può ritenere che:

“Il problema è che il dovere di comportamento diligente del danneggiato, è un elemento esterno al singolo paradigma normativo di responsabilità, per cui il dovere di prevenzione dell’incidente, che grava anche sul danneggiato sempre, non costituisce elemento del perfezionamento della fattispecie legale. Tale comportamento colposo si inserisce dall’eterno nella serie causale tipizzata dalla specifica norma. La qualifica di pericolosità di un’attività dipende, quindi, da una valutazione empirica: la qualità di pericolo che la connota. Un primo indice rilevatore della pericolosità così intesa si ha quando dall’esercizio dell’attività derivi un’elevata probabilità o una notevole potenzialità dannosa, considerate in relazione al criterio della normalità media e rilevante attraverso dati statistici ed elementi tecnici, e di comune esperienza”.

La giurisprudenza ritiene attività pericolose non solamente quelle qualificate come tali dalla legge, ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportano, in riferimento alla loro spiccata potenzialità offensiva, una rilevante possibilità del verificarsi del danno.

Per caratterizzare la pericolosità di un determinato prodotto bisogna valutare se esso risponde alle ragionevoli attese di sicurezza di un consumatore medio.

Nella direttiva n. 2006/42/CE, si evidenzia che il costruttore è tenuto a valutare anche gli errori più comuni dell’utilizzatore, attuando protezioni per evitarli.

Nell’Unione Europea, il quadro normativo è differente da quello americano, il criterio della migliore tecnologia alternativa non è stato utilizzato nella direttiva n. 85/374/CEE, che dà rilevanza ad altri indicatori, generici o specifici.

Per la valutazione del rischio che il produttore deve fare su ogni prodotto che commercializza si deve tener conto della ragionevole modalità d’uso del prodotto.

La normativa sulla sicurezza delle macchine, ove si ritenga di applicazione trasversale, impone al fabbricante di tenere conto anche degli errori più frequenti dell’utilizzatore, cerando meccanismi di protezione non disattivabili. L’errore dell’uomo non è più un aspetto patologico dell’uso del prodotto, ma un uso che deve essere considerato attentamente dal fabbricante, pertanto il pericolo deve essere da questo ridotto o annullato.

L’articolo 6 della direttiva n. 85/374/CEE richiama “l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato” e sicuramente in tale uso rientra quello a bordo di una vettura.

Rilevato che la pericolosità del prodotto è desumibile dalle sue caratteristiche intrinseche, indipendentemente dal comportamento scorretto dell’utente, l’ipotesi che il telefono possa ritenersi un prodotto pericoloso in sé non è per nulla peregrina, in costanza del fatto che sono a portata di mano e accessibili soluzioni di riduzione del rischio.

La soluzione accessibile è indicata dall’attore nella causa Modisette Vs. Apple e consiste nella disattivazione automatica del telefono allorché questo registra uno spostamento al di sopra di una determinate velocità.

Il passeggero potrebbe riabilitare il funzionamento del dispositivo, e se tale attività fosse compiuta dal conducente, senza alcuna necessità, alcuna responsabilità potrebbe essere ascritta al fabbricante del telefono.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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