IN CASO DI ACQUAPLANING, NIENTE RISARCIMENTO DEL DANNO

Secondo i giudici di Cassazione l’ acquaplaning è una causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto di causalità

L’acquaplaning deve essere considerato quale evento eccezionale ed imprevedibile, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la condotta dell’automobilista e gli eventi dannosi derivanti dalla reazione della sua vettura all’allagamento della strada.

A tal fine è imprescindibile che il conducente abbia rispettato le regole che disciplinano la circolazione stradale e che pertanto i danno non possano in alcun modo dirsi conseguenza diretta della sua condotta di guida.

Tale principio si evince dalla sentenza n. 1229 del 12 gennaio 2018 della Corte di Cassazione, che si è occupata del caso di un uomo, imputato per aver investito due automobilisti che si trovavano lungo la carreggiata in seguito ad un incidente nel quale erano rimasti coinvolti a causa della scarsa visibilità del manto stradale e degli allagamenti provocati delle piogge battenti.

Secondo i giudici della Corte di Cassazione non si deve scordare che le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità non devono essere identificate solamente nelle cause che innescano un percorso causale del tutto autonomo da quello determinato dall’agente.

Infatti, ad esse devono essere ricondotti “anche quei fatti sopravvenuti che realizzano una linea di sviluppo del tutto anomala e imprevedibile della condotta antecedente”.

Pertanto, anche l’acquaplaning deve essere considerato come un elemento idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra le condotte dell’automobilista e gli eventi lesivi.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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