AVVOCATO ,EX CLIENTE E LE INFORMAZIONI ASSUNTE NEL PRECEDENTE MANDATO

CNF: illecito agire contro un ex cliente utilizzando informazioni assunte nel precedente mandato

Con la sentenza n. 180 del 21 novembre 2017, il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che costituisce illecito deontologico la condotta del professionista che, in seguito alla dismissione del mandato, indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o a rinuncia, assuma il mandato da soggetto che abbia un interesse confliggente con quello del proprio ex cliente, utilizzando contro quest’ultimo informazioni dallo stesso assunte nell’espletamento del precedente mandato.

scarica il testo della sentenza CNF-180-2017

Il caso

La notizia di illecito era contenuta nell’esposto presentato dal signor Tizio al COA di Brindisi nel 2011.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi aveva irrogato la sanzione dell’avvertimento per la violazione degli artt. 12 e 38 RDL n. 1578/23 in relazione agli artt. 5, 6, 8 e 51 Codice Deontologico Forense 17/4/97 perché, venendo meno ai doveri di probità, dignità e decoro nonché del dovere di lealtà e correttezza e a quello di diligenza, l’avvocato aveva assunto, nel 2011, l’incarico professionale per la difesa della signora Mevia in un procedimento penale a carico della medesima per appropriazione indebita, procedimento apertosi a seguito della denuncia-querela del fratello di lei, Tizio, ex cliente dell’incolpato e dallo stesso assistito nella causa civile, nel 2010, per scioglimento di una comunione ereditaria che vedeva, tra le altre parti, la stessa Mevia.
La norma deontologica violata, secondo il COA, era l’art. 51 del previgente CDF secondo la quale

“l’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso
almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. In ogni caso è fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già esaurito”.

Nel caso di specie, l’avvocato aveva assunto l’incarico di difendere in sede penale la Sig.ra Mevia quando erano trascorsi solo dieci mesi dalla conclusione del rapporto professionale con l’ex-cliente Tizio, il quale, nel medesimo procedimento penale, era sia querelante, sia opponente alla richiesta di archiviazione formulata dal PM.

Le ragioni della decisione

Il CNF evidenzia il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l’elemento costitutivo della fattispecie disciplinare de qua viene individuato nella sussistenza di interessi confliggenti tra il nuovo e l’ex cliente e ciò a prescindere dalla circostanza relativa a quale delle parti abbia assunto l’iniziativa giudiziaria contro l’altra.
Invero, si afferma che costituisce illecito deontologico la condotta del professionista che, in seguito alla dismissione del mandato – indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia – assuma l’incarico da soggetto che abbia un interesse confliggente con quello del proprio ex cliente utilizzando contro quest’ultimo informazioni dallo stesso assunte nell’espletamento del precedente mandato (ex plurimis Consiglio Nazionale Forense 28 dicembre 2015, n. 226).
Secondo il CNF,

“la ratio della disposizione deontologica che pone il divieto va, infatti, ricercata nella tutela dell’immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale e prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel precedente incarico (Consiglio Nazionale Forense, 13 marzo 2013, n. 35), non solo quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un’altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito (Consiglio Nazionale Forense, 2 novembre 2010, n. 184), ma anche nella ipotesi in cui il giudizio successivamente instaurato, pur avendo un petitum diverso, scaturisca da un identico rapporto (Consiglio Nazionale Forense, 2 novembre 2010, n. 184)”.

Tale orientamento giurisprudenziale trova puntuale riscontro in numerose decisioni della Corte di Cassazione secondo cui l’avvocato che accetti incarichi professionali contro l’ex cliente prima che sia decorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto viola l’art. 51 (oggi art. 68) del codice deontologico forense (cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite, 20 maggio 2014 n. 11024).
Il CNF è pervenuto alla conclusione che il professionista ebbe indubbiamente a porre in essere in contegno deontologicamente rilevante e sussiste, dunque, la contestata violazione disciplinare.

La sanzione

Le norme del previgente CDF rilevanti nella fattispecie in esame sono gli articoli 5, 6, 8 e 51, il cui contenuto è stato trasfuso negli articoli 9, 12 e 68 del nuovo CDF, che prevedono un regime sanzionatorio più severo di quello concretamente applicato dall’ordine di Brindisi (l’avvertimento), che – in applicazione del principio del divieto della reformatio in pejus – viene confermato.
Invero, in tale ipotesi, il nuovo art. 68 CDF prevede, al sesto comma, la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale.

Avv. Silvia Zazzarini


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