AVVOCATO E CLIENTE BEN POSSONO ACCORDARSI PER UN COMPENSO ECCEDENTE AI MASSIMI TARIFFARI

Ancora una pronuncia in materia di determinazione del compenso degli avvocati

La  Corte di Cassazione Civile, Sez. 2, con l’ ordinanza Num. 25054 Anno 2018, rammenta che l’art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l’accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali, ovvero gli usi: è pertanto valida la convenzione tra legale e cliente con la quale venga determinato un compenso maggiore a quanto indicato dai massimi tariffari

I fatti di causa

Un avvocato ricorreva in Cassazione nei confronti di alcuni suoi ex clienti impugnando la sentenza della Corte di Appello, la quale aveva determinato il suo compenso professionale in 59.000,00 e dopo aver accertato l’ammontare degli acconti già a lui versati, lo condannava alla restituzione di quanto versato in eccedenza, nonché all’importo assegnatogli in sede esecutiva, pari a 149.258,10, ed alle spese di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria e del pignoramento, affermando che  l’autonomia delle parti come fonte primaria per il compenso spettante all’avvocato trovava un limite nell’inderogabilità dei minimi e dei massimi delle tariffe professionali.

Il legale ricorrendo in Cassazione denunciava, per la parte che qui ci interessa, violazione ed errata applicazione dell’art. 2233 c.c. e censurava quanto statuito dalla Corte d’Appello, che, per l’appunto aveva affermato la nullità della pattuizione con cui le parti avevano stabilito, per le prestazioni professionali effettuate dal ricorrente, un compenso professionale eccedente i massimi di tariffa, ritenendo l’inderogabilità dei massimi tariffari.

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La decisione della Corte

La Corte ritiene il motivo fondato, in quanto in tema di compensi spettanti ai prestatori d’opera intellettuale,

“l’art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l’accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali, ovvero gli usi: le pattuizioni tra le parti risultano dunque preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (Cass. 6732/2000) ed il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all’importanza dell’opera soltanto in mancanza di convenzione.
In particolare, in materia di onorari di avvocato deve ritenersi valida la convenzione tra professionista e cliente, che stabilisce la misura degli stessi in misura superiore al massimo tariffario (Cass. 7051/1990), vigendo il principio di ammissibilità e validità di convenzioni aventi ad oggetto i compensi dovuti dai clienti agli avvocati, anche con previsione di misure eccedenti quelle previste dalle tariffe forensi (Cass. Ss.Uu.103/1999).”

Per altro il compenso era stato pattuito per iscritto e quindi la pronuncia di nullità della convenzione suddetta per violazione dei massimi tariffari e la conseguente determinazione giudiziale del compenso, effettuata dalla Corte territoriale, risulta in violazione della disposizione dell’art. 2233 c.c..

Avv. Tania Busetto


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