AUTO FERMA NEL GIARDINO DI PROPRIETÀ? RCA COMUNQUE OBBLIGATORIA

Si deve sottoscrivere un contratto di assicurazione della responsabilità civile anche se l’auto non circola più ed è stazionata su un terreno privato?

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, grande sezione, sentenza n. C-80/2017

A tale annoso quesito ha dato risposto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, pronunciandosi su una questione riguardante la responsabilità di una donna, che, appunto proprio perché per problemi di salute non aveva più modo di guidare la propria auto, la aveva parcheggiata in giardino e mai più mossa. Tuttavia, un giorno a sua insaputa, suo figlio aveva guidato l’auto e causato un grave incidente stradale, dal quale era derivata la morte di diverse persone; quid iuris?

Il giudice di rinvio chiede alla Corte se il primo paragrafo dell’art. 3 della direttiva n. 72/166/CEE debba essere interpretato nel senso che la stipulazione di un contratto di RCA sia obbligatoria qualora il mezzo per scelta del suo proprietario, che non intende più guidarlo, sia stazionato su un terreno privato.

L’articolo in questione, formulato seppur in maniera molto generica, impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessaria, affinché la responsabilità civile riguardante la circolazione dei veicoli che stazionano sul suo territorio sia coperta da una assicurazione.

Quindi, ciascuno Stato membro deve attuare un obbligo generale di assicurazione dei veicoli.

In seconda battura il giudice del rinvio chiede se l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva n. 84/5/CEE debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che prevede che l’organismo contemplato dalla disposizione in questione, abbia diritto a proporre l’azione di regresso contro la persona che era soggetta all’obbligo di stipulare l’RCA.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha disposto che:

“L’art. 3, paragrafo 1, della direttiva n. 72/166/CEE del Consiglio, come modificato dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la stipulazione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria qualora il veicolo di cui trattasi, pur trovandosi, per sola scelta del suo proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, stazionato su un terreno privato, sia tuttora immatricolato in uno Stato membro e sia idoneo a circolare.

L’art. 1, paragrafo 4 della direttiva 84/5/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che prevede che l’organismo contemplato in tale disposizione abbia diritto di proporre un’azione, oltre che contro il o i responsabili del sinistro, anche contro la persona che era soggetta all’obbligo di stipulare un’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione del veicolo che ha causato i danni risarciti da tale organismo, ma che non aveva stipulato alcun contratto a tal fine, quand’anche detta persona non sia civilmente responsabile dell’incidente nell’ambito del quale tali danni si sono verificati”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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