ANCORA SUL DANNO PARENTALE E QUALI PARENTI POSSONO DOMANDARNE IL RISARCIMENTO
Limiti al risarcimento del danno parentale
Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 18069 del 2018
Entro che grado i parenti di una vittima possono domandare il risarcimento del danno parentale?
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento ha precisato che, nel caso in cui venga avanzata una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., i congiunti della vittima devono provare la loro relazione affettiva con la vittima.
Nel caso in esame, la nuora di un’anziana signora era ricorsa in Cassazione, assieme ad altri eredi, al fine di vedersi risarciti i danni non patrimoniali subiti a causa della morte della suocera, avvenuta in seguito ad un incidente automobilistico.
Vedi anche
Il Tribunale di Forlì aveva negato il diritto della nuora al risarcimento del danno morale per la perdita della suocera, in quanto non era stato provato il vincolo affettivo che legava le due donne, mancando una stretta convivenza e non occupandosi la seconda dei nipoti, dovendo assistere il marito infermo.
Gli Ermellini hanno rammentato il seguente principio di diritto:
“In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, proposta iure proprio, dai congiunti della vittima di un illecito ai sensi dell’art. 2059 c.c., questi ultimi devono provare l’effettività e la consistenza della relazione affettiva, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di sussistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrare l’ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l’azione sia, proposta dal nipote per la perdita del nonno o della nuora dal genero; infatti, non essendo condivisibile limitare la socialità naturale, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., all’ambito ristretto della sola c.d. famiglia nucleare, il rapporto non di stretta parentela, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla sola convivenza, con esclusione automatica, nel caso di non sussistenza della stessa, della possibilità per tali congiunti di provare in concreto la sussistenza di rapporti costanti”.
Le sentenze della Corte di Cassazione n. 21230 del 2016 e n. 10527 del 2011 esprimono un orientamento conforme a quanto sinora detto.
Pertanto, se un congiunto vuole ottenere il risarcimento del danno parentale deve dimostrare di aver avuto con la vittima un significativa relazione affettiva.