ANCHE AI LAVORATORI AUTONOMI SPETTA L’ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE

La Corte di Giustizia riconosce anche ai lavoratori autonomi l’assegno di disoccupazione

Finalmente viene riconosciuta l’indennità di disoccupazione a tutti i cittadini dell’Unione Europea lavoratori autonomi

Non saranno più solamente i lavoratori dipendenti a percepire l’assegno di disoccupazione in caso di perdita del lavoro, ma anche i lavoratori autonomi.

E tale principio deve valere in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, è quanto affermato dalla Corte di giustizia  europea con la sentenza C-442/16 del 20.12.2017. Nel caso in cui il lavoratore autonomo sia costretto a chiudere la propria attività, ha diritto all’ammortizzatore sociale previsto dalla normativa statale nel quale si trova in quel momento.

Nella sentenza si legge che:

“Il concetto di disoccupazione involontaria non è limitata ai soli casi di lavoro subordinato, ma comprende anche lo stato di cessazione di un’attività professionale autonoma, se causato da ragioni indipendenti dalla volontà della persona interessata”.

La sentenza origina dalla richiesta effettuata da un cittadino di nazionalità rumena che, per cinque anni, aveva svolto l’attività di imbianchino e poi era stato costretto a chiudere per assenza di incarichi. L’uomo si era trasferito in Irlanda e aveva domandato l’indennità di disoccupazione per autonomi prevista dall’articolo 139 del Social Welfere Consolidation Act del 2005, ma gli era stata negata, in quanto la direttiva Ue n. 2004/38, all’articolo 6, par. 2 prevede il diritto dei lavoratori di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri per periodi superiori ai 3 mesi a patto di lavorare.

Secondo i giudici della Corte di Giustizia europea, analogamente ad un lavoratore subordinato che può perde il lavoro involontariamente, una persona che ha esercitato un’attività di lavoro autonomo può trovarsi costretto a cessare tale attività.

Tale persona potrebbe trovarsi in una situazione di vulnerabilità paragonabile a quella di un lavoratore subordinato licenziato.

Non trova alcuna giustificazione che detta persona non beneficiasse, per quanto riguarda il mantenimento del suo diritto di soggiorno, della tutela di cui gode una persona che abbia cessato di essere un lavoratore dipendente.

Una disparità di trattamento di questo tipo sarebbe ancor meno giustificata in quanto porterebbe a trattare una persona, che ha esercitato la sua attività autonoma per oltre un anno nello Stato membro ospitante e che ha contribuito al sistema sociale e fiscale mediante il pagamento delle imposte, alla stessa maniera di una persona che è alla ricerca di un primo impiego, e che non ha mai esercitato un’attività economica in tale Stato.

Da ciò scaturisce che una persona che ha cessato di essere un lavoratore autonomo a causa della mancanza di lavoro, dopo aver esercitato tale attività per oltre un anno, può, analogamente a una persona che abbia involontariamente perso il suo impiego dipendente, beneficiare della tutela offerta dalla direttiva comunitaria riguardante il diritto di soggiorno.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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