Alterazione dello stato civile del minore

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 236 del 10 novembre 2016 ha dichiarato incostituzionale la pena per l’alterazione dello stato civile del neonato

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 236 del 10/11/2016 ha dichiarato illegittimo l’articolo 567, secondo comma del codice penale, nella parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di 5 ad un massimo di 15 anni, anziché della reclusione da un minimo di 3 ad un massimo di 10.

La questione di legittimità costituzionale dell’articolo 567, secondo comma del codice penale, nella parte in cui prevedeva, per il delitto di alterazione di stato civile del neonato, un trattamento sanzionatorio eccessivo, è stata sollevata dal tribunale di Varese.

La previsione di una cornice edittale irragionevole è in contrasto con la corretta proporzione che deve sussistere tra il livello e l’intensità dell’ingerenza dell’autorità pubblica nella vita privata di ogni individuo e il legittimo obiettivo della protezione della veridicità dello stato civile del neonato.

Secondo un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, l’articolo 3 della Costituzione esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto commesso. Il sistema sanzionatorio deve adempiere contemporaneamente sia alla funzione di difesa sociale che alla tutela delle posizioni individuali. Pertanto sono illegittime quelle incriminazioni che pongono in essere danni all’individuo e alla società in maniera sproporzionata rispetto ai vantaggi ottenuti con la tutela dei beni offesi.

Nel caso in cui la proporzione tra la sanzione e l’offesa difetti manifestamente, ne deriva una lesione anche del processo rieducativo, come accade per il delitto di cui all’articolo 567, secondo comma c.p.

La manifesta irragionevolezza, secondo i giudici della Corte di Cassazione, per la spropositata forbice edittale censurata, si evidenzia rispetto alla meno severa cornice, che lo stesso articolo 567, comma 1, codice penale, prevede per l’altra fattispecie di alterazione dello stato di famiglia del neonato, commessa mediante sostituzione.

Dott.ssa Benedetta Cacace